Art. 2 – Tentativo preliminare di conciliazione - Regolamento per le procedure arbitrali della Lega Pallavolo Serie A

1. E' istituita presso la Lega Pallavolo Serie "A" maschile una camera di conciliazione permanente, composta di tre componenti effettivi e due supplenti, designati dal Consiglio Direttivo di Lega, che restano in carica per un biennio.

2. Ha il compito di esperire un tentativo di conciliazione in presenza di controversie tra società di serie "A", tra le stesse ed i propri atleti o tra loro e società di serie inferiori e redige l'eventuale accordo transattivo concluso tra le parti.

3. La camera di conciliazione può essere attivata su istanza di una qualsiasi delle parti interessate, previo pagamento della tassa il cui importo viene annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo della Lega o su iniziativa diretta del Consiglio Direttivo di Lega. Ricevuta la richiesta o assunta dal Consiglio Direttivo la relativa deliberazione, il Direttore Generale della Lega, provvede ad invitare le parti interessate presso la sede della Lega perché, alla presenza dei componenti della camera di conciliazione, si possa esperire il tentativo di conciliazione del cui esito viene redatto comunque verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della camera. Le parti dovranno partecipare di persona alla riunione o tramite procuratori muniti di delega scritta contenente l'esplicita autorizzazione a transigere la controversia. L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della successiva domanda di arbitrato.

4. L'ingiustificata mancata presenza di una società di serie "A" invitata a partecipare ad una riunione della camera di conciliazione costituisce infrazione disciplinare punibile ai sensi del relativo regolamento.