ACCORDO TIPO E NORME TRANSITORIE RELATIVI AL DIRITTO Dl PARTECIPAZIONE EX ART. 102 BIS


Accordo di partecipazione n. _

La società _________________, titolare del diritto alle prestazioni sportive del calciatore _____________________, a seguito di atto di cessione definitiva di contratto regolarmente stipulato con la società ____________________, riconosce a quest'ultima società, che accetta, il diritto di partecipazione, nella misura del 50%, agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto stesso.

II corrispettivo per la cessione del diritto di partecipazione viene determinato nella complessiva somma di L. (in cifre) ______________ (in lettere) ________________ che la società si impegna a versare, tramite la Lega di competenza alle scadenze regolamentari in una/due annualità.

Le parti convengono che, entro i termini fissati annualmente dal Consiglio Federale, dovrà essere definito tale accordo di partecipazione, sulla base di una delle ipotesi seguenti:

a) Accordo delle parti che preveda la liquidazione del diritto della società ____________ ovvero la cessione a titolo definitivo del calciatore ____________________ dalla società ___________ alla società _______________ .I corrispettivi concordati tra le parti per tali ipotesi dovranno essere versati tramite la Lega competente, alle scadenze regolamentari, in una/due annualità.

b) In caso di mancato accordo, le parti devono provvedere a depositare, presso la Lega competente, la propria offerta in busta chiusa, ai fini della definizione del rapporto sulla base dell'offerta più elevata II pagamento del corrispettivo dovuto avverrà come per l'ipotesi a) che precede.

Nel caso in cui le due società dovessero indicare nella loro offerta somme eguali, ha prevalenza l'offerta della società presso la quale il calciatore è tesserato.
Il deposito di una sola offerta determina la definizione del rapporto a favore della società offerente, con effetti sia patrimoniali che di tesseramento. Il mancato accordo tra le parti e il mancato deposito di offerta da entrambe le società determina la decadenza, a carico della società titolare del diritto di partecipazione, da ogni inerente diritto.

Data ________________________

___________________                                     _____________                                             __________________

Timbro e firma della Società                              Firma del calciatore                                        Timbro e firma della Società