Art. 10. Delitto comune dello straniero all'estero (3)

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:

1. si trovi nel territorio dello Stato;

2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte (1) o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

3. l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis (2).

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019.

(3) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 4, comma 6, L. 21 febbraio 2024, n. 14. 

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