Art. 100 (1)
(1) L'articolo che recitava: "Recidiva facoltativa. Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facoltà di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colpo si, ovvero fra contravvenzioni." è stato abrogato dall'art. 10, D.L. n. 99/1974.