Art. 104 - Circostanze attenuanti - FIPAV -

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

a) avere agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;

b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento unitamente all'azione od omissione del colpevole prima del procedimento;

c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;

d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

2. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.