Art. 11 quater Commissione Carte Federali

1. La Commissione Carte Federali è nominata per un quadriennio olimpico dal Presidente Federale.

2. La Commissione è composta da un Presidente e da un Vice Presidente indicati dal Presidente Federale, da un rappresentate designato da ciascuna componente e da un rappresentante designato dall'AIA .

3. Il Presidente Federale ricevute le proposte di modifica dei Regolamenti federali e dei Regolamenti delle componenti e dell'AIA per i quali è necessaria l'approvazione del Consiglio federale, le invia alla Commissione per l'esame.

4. Il Presidente può richiedere alla Commissione l'esame di Sue proposte di modifica delle NOIF e degli altri Regolamenti federali.

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