Art. 11 ter Le Commissioni Federali

1. Le Commissioni Federali, salvo diversa e specifica previsione normativa, sono costituite da sette membri di cui un Presidente, un Vice-Presidente e cinque componenti.

2. La durata delle cariche attribuite per nomina è fissata, salvo diversa e specifica previsione normativa, in due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

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