Art.12 – Assorbimento alla FIPAV: nozione, requisiti, procedimento
1. L'assorbimento consiste nella successione, totale o parziale, di un associato (assorbente) nella posizione giuridica di altro associato (assorbito).
2. L'assorbimento è ammesso solo tra associati aventi sede nella medesima Provincia, salva deroga del Consiglio Federale che può essere concessa solo quando, congiuntamente:
a) gli associati interessati abbiano sede in Province contigue della medesima Regione;
b) sussistano validi motivi di natura tecnico-sportiva e geografica.
3. L'assorbimento richiede:
a) la regolare affiliazione sia dell'associato assorbente che di quello assorbito;
b) la delibera dell'Organo statutario competente degli associati assorbente ed assorbito;
c) il consenso, manifestato per iscritto, di almeno i due terzi degli atleti vincolati per l'associato assorbito, o per il suo settore ceduto, alla fine della stagione agonistica precedente ed individuati in base alle risultanze in possesso dell'Ufficio Tesseramento FIPAV.
4. L'assorbimento deve essere effettuato entro il termine fissato annualmente dal Consiglio Federale.
5. L'assorbimento è efficace nei confronti della FIPAV solo se è stato da questa approvato con deliberazione del Consiglio Federale.