Art. 12 – Cessione del Diritto Sportivo alla Lega di Serie A1 e A2 Femminile 2023/2024
1. La cessione del diritto sportivo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 comma quarto del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV potrà avvenire solo previo parere favorevole della Lega che dovrà essere richiesto alla Commissione di Ammissione con istanza motivata sottoscritta dalla Società cessionaria entro e non oltre le ore 12 del 11/07/2023.
2. Entro lo stesso termine le Società cessionarie dovranno depositare tutta la documentazione richiesta dal presente Regolamento per l'iscrizione al Campionato di riferimento e, se si iscrivono per la prima volta alla Lega, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, dovranno depositare, entro gli stessi termini di cui sopra, la documentazione prevista dall'art. 5 dello Statuto per l'ammissione al Consorzio Lega. La garanzia finanziaria mediante fideiussione di cui all'art.2 comma 11 lettera K e art.3, per le Società acquirenti il titolo da una neopromossa dalla Serie B1 alla Serie A2 deve essere dell'importo di euro 60.000,00 (sessantamila), ad eccezione delle Società Consorziate alla Lega Pallavolo Serie A Femminile, ancorchè retrocesse dalla Serie A2 alle Serie B1, per le quali l'importo resta di euro 35.000,00 (trentacinquemila).
3. Le Società aventi titolo a partecipare ai Campionati di Serie A1 o Serie A2 femminili 2023/2024 potranno cedere il diritto sportivo a partecipare a tali Campionati, ad altro Sodalizio affiliato alla FIPAV per la stagione 2023/2024, anche se retrocesso nella stagione precedente, alle sole condizioni previste dal presente articolo.
4. Le norme del presente articolo e i termini tassativi quivi previsti si applicheranno anche in caso di trasferimento di diritti non per cessione ma per fusione e assorbimento sulla base di quanto previsto dal vigente Regolamento Affiliazione e Tesseramenti FIPAV.
5. La Società cessionaria dovrà necessariamente essere costituita in forma di Società di capitali sportiva dilettantistica ai sensi di legge e avere il capitale sociale minimo integralmente sottoscritto e versato alla data di presentazione della domanda di almeno euro 150.000,00 (centocinquantamila) per la Serie A1, oltre a disporre dell'organo di controllo, e di almeno euro 60.000,00 (sessantamila) per la Serie A2, oltre a provvedere alla nomina dell'Organo di controllo entro e non oltre la data del 31 dicembre 2023.
6. La Società cessionaria non potrà disputare il Campionato di Serie A1 o di Serie A2 in una Provincia dove già abbia sede di gioco un'altra Società già ammessa nella stagione precedente o in fase di ammissione a disputare il Campionato di Serie A, a meno che non trattasi di capoluogo di Regione. Deve intendersi che tale disposizione non si applica nel caso in cui la cessione del diritto sportivo avvenga all'interno della medesima Provincia e cioè quando il numero delle Società di Serie A presenti nella Provincia non venga modificato.
7. La Società cessionaria del diritto dovrà effettuare la procedura di ammissione al Campionato nei termini previsti dal presente Regolamento e presentare, oltre a tutti i documenti previsti dal presente Regolamento per quanto compatibili:
a) copia dello Statuto sociale vigente conforme alle norme di Legge in vigore e alle direttive di Lega e della FIPAV;
b) versamento al fondo consortile di una quota non ripetibile pari a euro 40.000,00 (quarantamila) per la Serie A1 ed euro 20.000,00 (ventimila) per la Serie A2 ad eccezione delle Società Consorziate alla Lega Pallavolo Serie A Femminile, ancorchè retrocesse dalla Serie A2 alle Serie B1;
c) attestazione del versamento alla Fipav della quota per acquisizione diritti (importo Euro 25.000,00 Serie A1, Euro 20.000,00 Serie A2) da effettuarsi tramite carta di credito on line importi da confermare da parte della Fipav;
d) attestazione della riaffiliazione alla Fipav della Società cedente;
e) richiesta di cessione del diritto sportivo sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società cedente con allegata la deliberazione dell'Organo competente a norma di Statuto ad autorizzare il Legale Rappresentante ad effettuare tale cessione;
f) richiesta di acquisizione del diritto sportivo sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società cessionaria con allegata la deliberazione dell'Organo competente a norma di Statuto ad autorizzare il Legale Rappresentante a sottoscrivere l'operazione;
g) dichiarazione di accollo da parte della Società che acquisisce il diritto di tutti i debiti, di tutte le posizioni debitorie esistenti nella Società che cede il diritto verso soggetti del mondo sportivo, nonché di qualsiasi pendenza collegata al diritto sportivo ceduto, ivi compresi gli eventuali verbali della Camera di Conciliazione, fatto salvo il caso in cui la Società cedente rimanga Consorziata di Lega e sia iscritta al Campionato per la stagione 2023/2024;
h) dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società cedente attestante l'avvenuto saldo degli eventuali debiti scaduti assunti dalla società cedente nei confronti di altre società di Serie A1 e Serie A2 alla data del 31/05/2023;
i) quietanza sottoscritta dagli aventi titolo attestante l'avvenuto saldo degli impegni assunti dalla Società cedente nei confronti dei Tesserati facenti parte della rosa della prima squadra relativi alla stagione sportiva 2022/2023 fatto salvo il caso in cui la Società cedente rimanga Consorziata di Lega per la stagione 2023/2024 in tal caso le quietanze debbono attestare il pagamento nella misura non inferiore al 70% o in alternativa accordo tra Società e Tesserato da cui si evinca l'ammontare annuo dei compensi pattuiti per la stagione 2022/2023 unitamente ad idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
j) idonea liberatoria da parte delle Società di Serie A1 o di Serie A2 femminile che vantassero crediti non scaduti nei confronti della Società cedente.
8. La Società cedente per poter cedere il titolo non dovrà avere posizioni debitorie pendenti nei confronti della Lega, Fipav, Cev e Fivb, nei confronti dei tesserati della rosa della prima squadra stagione 2022/2023 e delle Società Consorziate.
9. Scaduti i termini di cui al presente articolo, non potranno più avvenire, per qualsivoglia titolo, trasferimenti di diritti relativi al Campionato di Serie A1 e di Serie A2 Femminile, anche per fusione e assorbimento.
10. La Commissione potrà richiedere alla Società cedente e/o a quella acquirente ulteriore documentazione così come potrà porre a carico della Società acquirente l'onere del deposito di ulteriori garanzie finanziarie in base all'esame della documentazione depositata.
11. Per essere ammessa a partecipare al Campionato di Serie A1 o di Serie A2, la Società acquirente dovrà comunque, oltre a quanto previsto dal presente articolo, rispettare tutti gli altri requisiti previsti dal presente Regolamento per la partecipazione ai Campionati di Serie A Femminili.
12. Si precisa che una Società che ceda il titolo sportivo di Serie A non acquisisce il diritto ad essere ammessa ad altro Campionato (a differenza di quelle rinunciatarie) ma conserverà unicamente il diritto a partecipare agli altri Campionati a cui aveva titolo prima della cessione del diritto della Serie A.