Art. 12 – Requisiti per la nomina a Componente del Collegio Arbitrale - Regolamento per le procedure arbitrali della Lega Pallavolo Serie A
1. Tutti i Componenti il Collegio Arbitrale debbono essere scelti tra persone esenti da provvedimenti di carattere disciplinare da parte della FIPAV e del CONI e non risultino sotto provvedimento di sospensione in attesa di giudizio da parte degli stessi.
2. Non possono essere designati dalle parti come Componenti di Collegio Arbitrale le persone facenti parte degli Organi elettivi e di Giustizia della FIPAV, i tesserati con la qualifica di arbitro, allenatore o atleti in attività, i legali rappresentanti delle società parti in causa, gli ascendenti e i discendenti e affini in linea diretta delle parti interessate e coloro che hanno sottoscritto gli atti dai quali ha origine la controversia.
3. I Componenti del Collegio Arbitrale dovranno essere scelti tra gli iscritti agli albi degli Avvocati e Procuratori o dei Dottori Commercialisti.