Art. 13 PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE
1. Il provvedimento di omologazione consiste nella restituzione alla Società interessata di due copie del modulo di omologazione dell'impianto e del campo di gioco vistate dalla Lega una delle quali dovrà essere esibita agli arbitri se richiesta prima di una gara ufficiale.
2. Una volta accertata l'omologazione, questa resta valida fino a eventuali modifiche strutturali all'impianto o agli allestimenti specifici per la disputa delle gare di serie A di pallavolo riportate sul modulo di omologazione, per cui la società dovrà provvedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 o fino a modifiche del presente regolamento o di quello tecnico della FIPAV.