Art. 131-bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale (7).

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono deriva te, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona (5)(6).

L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si pro cede:

1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343;

3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600 bis, 600-ter, primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609 undecies, 612- bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis, 648-ter;

4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (8);

4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge (9).

Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considera to, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circo stanze di cui all'articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.

(2) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28. 

(3) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 24 maggio - 17 luglio 2017, n. 207 (Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente articolo, inserito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, solle vate, in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. La stessa Corte costituzionale, con sentenza 3 aprile-16 maggio 2019, n. 120 (Gazz. Uff. 22 maggio 2019, n. 21 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost. Infine, la medesima Corte costituzionale con sentenza 25 giugno-21 luglio 2020, n. 156 (Gazz. Uff. 22 luglio 2020, n. 30 - Prima serie speciale), ha di chiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.

(5) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b), D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 10 agosto 2019, dall'art. 7, comma 1, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, a de correre dal 20 dicembre 2020, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, con vertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 10 febbraio-5 marzo 2021, n. 30 (Gazz. Uff. 10 marzo 2021, n. 10 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro: a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente comma, come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b), del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49, para grafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; b) non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente comma, come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b), del citato D.L. n. 53 del 2019, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

(7) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(8) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modifica zioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(9) Numero aggiunto dall'art. 3, comma 2, L. 14 luglio 2023, n. 93, a decorrere dall'8 agosto 2023.