Art. 133 Altri organi in materia disciplinare

1. Oltre a quanto previsto dal Codice, nell'ambito della Federazione operano i seguenti organi in materia disciplinare:
a) la Commissione federale di garanzia;
b) gli organi disciplinari dell'AIA per le infrazioni commesse dagli appartenenti all'Associazione stessa secondo le norme del relativo regolamento;

c) la Commissione disciplinare presso il Settore tecnico.
2. Qualora nel corso di procedimenti disciplinari emergano violazioni regolamentari di competenza degli organi di cui al comma 1, lett. b), gli organi di giustizia sportiva trasmettono copia degli atti al Procuratore arbitrale per il seguito di competenza.

Utilizziamo i cookie per consentire il corretto funzionamento e la sicurezza del nostro sito web e per offrirti la migliore esperienza utente possibile.

Impostazioni avanzate

Qui puoi personalizzare le preferenze sui cookie. Abilita o disabilita le seguenti categorie e salva la tua selezione.

I cookie essenziali sono fondamentali per un sicuro e corretto funzionamento del nostro sito web e del processo di registrazione.
I cookie funzionali ricordano le tue preferenze per il nostro sito web e ne consentono la personalizzazione.
I cookie per le prestazioni monitorano le prestazioni del nostro sito web.
I cookie di marketing ci consentono di misurare e analizzare le prestazioni del nostro sito web.