Art. 133-bis. Condizioni economiche e patrimoniali del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria (1) (2)


Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, an che delle condizioni economiche e patrimoniali del reo (3).

Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche e patrimoniali del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa (4). 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 100, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Vedi, l'art. 53 dello stesso provvedimento. La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 marzo 1994, n. 119 (Gazz. Uff. 13 aprile 1994, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli artt. 3, 4, 25 e 27 Cost.

(2) Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.