Art. 133-ter. Pagamento rateale della multa o dell'ammenda (1)
Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può dispor re, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da sei a sessanta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a euro 15. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione (2).
In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.
(1) Articolo aggiunto dall'art. 100, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale Vedi l'art. 53 dello stesso provvedimento e l'art. 236 del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 marzo 1994, n. 119 (Gazz. Uff. 13 aprile 1994, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli artt. 3, 4, 25 e 27 Cost.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modifica zioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.