Art. 135. Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive (1) (2) (3)

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva. 

(1) Articolo sostituito dall'art. 6, D.Lgs. Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679, dall'art. 1, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 101, L. 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 1, L. 5 ottobre 1993, n. 402 e modificato dal comma 62 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94. Successivamente, il presente articolo è stato così modifica to dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(2) Per il ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive nei reati di competenza del giudice di pace vedi l'art. 55, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 16 gennaio-11 febbraio 2020, n. 15 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2020, n. 7 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.