Art. 136. Conversione delle pene pecuniarie non eseguite (1) (2)
Le pene principali della multa e dell'ammenda, non eseguite entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, si convertono a norma degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La pena pecuniaria sostitutiva della reclusione o dell'arresto, non eseguita entro lo stesso termine, si converte a norma dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(1) Articolo sostituito dall'art. 101, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sen si di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.
(2) Vedi gli artt. 66, 67, 102, 103, 107, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.