art. 14 Tesseramento
E' sancito il divieto di tesseramento per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal CONI.
E' sancito, inoltre, il divieto di tesseramento per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria dell'Ente sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.
Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.