Art. 143 (1)

(1) L'articolo che recitava: "Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari. In ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si tiene conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell'indole del reato." è stato abrogato dall'art. 89, L. n. 354/1975.