Art. 144 (1)

(1) "L'articolo che recitava: Vigilanza sull'esecuzione delle pene. L'esecuzione delle pene detentive è vigilata dal giudice. Egli delibera circa l'ammissione al lavoro all'aperto e dà parere sull'ammissione alla liberazione condizionale." è stato abrogato dall'art. 89, L. n. 354/1975.