Art. 145. Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato
Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunera zione per il lavoro prestato. Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altri menti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:
1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;
2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.
In ogni caso deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro.