Art. 158. Decorrenza del termine della prescrizione
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2020)
Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno del la consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione (4).
Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato (5).
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2019)
Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno del la consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente (1), dal giorno in cui è cessata la permanenza. (2)
Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato. Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato. (3)
(1) Le parole: "o continuato" sono state soppresse dall'art. 6, co. 2, della L. 5 dicembre 2005, n. 251
(2) Le parole: "o la continuazione" sono state soppresse dall'art. 6, co. 2, della L. 5 dicembre 2005, n. 251
(3) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 10, L. 23 giugno 2017, n. 103. (4) Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 3/2019.
(3) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 10, L. 23 giugno 2017, n. 103, a de correre dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, Legge n. 103/2017.