Art. 159. Sospensione del corso della prescrizione

Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie (3);

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione (3)

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3-bis) pronuncia della sentenza di cui all'articolo 420-quater del codi ce di procedura penale(4)(5);

3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che di spone la rogatoria (6). [Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sen tenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna (7)(12).]

[I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sen tenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale (8) (9).]

[Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono pro lungati per il periodo corrispondente (8) (9).]

[Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta. (10)]

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

[Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice (11)(12).]

Quando è pronunciata la sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157. (13)

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 5 dicembre 2005, n. 251. L'art. 10 della stessa legge così dispone: «Art. 10. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti.

3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del di battimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.».

(2) Vedi, anche, l'art. 23, L. 11 marzo 1953, n. 87, sul funzionamento della Corte Costituzionale, l'art. 16, L. 22 maggio 1975, n. 152, sulla tutela dell'or dine pubblico e l'art. 1, L. 20 giugno 2003, n. 140, in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato.

(3) Numero così sostituito dall'art. 1, comma 11, lettera a), n. 1), L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, Legge n. 103/2017.

(4) Numero aggiunto dall'art. 12, comma 1, L. 28 aprile 2014, n. 67; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 15-bis della medesima legge n. 67/2014, inserito dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 118. Successivamente, il presente numero è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199. I commi 4 e 5 dell'art. 89 dello stesso D.Lgs. n. 150/2022 così dispongono:

«4. Nei procedimenti indicati al comma 1, continua ad applicarsi la disposi zione dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis ), del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

5. Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 che hanno ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, nel caso di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159, primo comma, numero 3 -bis , del codice penale, si applica la disposizione dell'ultimo comma di detto articolo, come modificata dal presente decreto legislativo.».

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio-25 marzo 2015, n. 45 (Gazz. Uff. 1° aprile 2015, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile. In precedenza, la stessa Corte, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 23 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8 - Prima serie speciale), aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.

(6) Numero aggiunto dall'art. 1, comma 11, lettera a), n. 2), L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, Legge n. 103/2017.

(7) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 11, lettera b), L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima legge n. 103/2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, legge n. 103/2017. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 3/2019.

(8) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 11, lettera b), L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, Legge n. 103/2017.

(9) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 3/2019.

(10) Comma abrogato dall'art. 1, comma 11, lettera c), L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, Legge n. 103/2017.

(11) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 2, L. 28 aprile 2014, n. 67; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 15-bis della medesima legge n. 67/2014, inserito dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 118.

(12) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. a), L. 27 settembre 2021, n. 134, a decorrere dal 19 ottobre 2021.

(13) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. i), n.2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modifica zioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.