(Art. 16) Prova speciale dell’esame di abilitazione nazionale

1. L'organizzazione, le modalità di svolgimento della prova speciale, la nomina della commissione esaminatrice, la determinazione del programma d'esame di cui al d.p.c.m. del 23 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni sono demandate alle federazioni sportive nazionali professionistiche.

2. Per l'ammissione alla prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale, ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica, nell'esercizio della propria autonomia, anche quale articolazione della Federazione internazionale di riferimento,può prevedere il possesso di requisiti ulteriori a quelli previsti dall'art. 13, comma 1, nel rispetto dei principi generali.

3. Il giudizio di idoneità alla prova generale dell'esame di abilitazione nazionale ha validità biennale ed è requisito per l'ammissione alla prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale.

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