Art. 160. Interruzione del corso della prescrizione
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2020)
[Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna (3).]
Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna (4).
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del co dice di procedura penale.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2019)
Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna. Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio (1).
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del co dice di procedura penale (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 12, L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
(2) Periodo così sostituito dall'art. 6, comma 4, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.
(3) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 3/2019.
(4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 3/2019 dall'art. 2, comma 1, lett. b), L. 27 settembre 2021, n. 134, a decorrere dal 19 ottobre 2021.