Art. 161. Effetti della sospensione e della interruzione
L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo (1).
Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319 quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 13, L. 23 giugno 2017, n. 103.
(2) Comma sostituito dal comma 5 dell'art. 6, L. 5 dicembre 2005, n. 251 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 14, L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.