Art. 163. Sospensione condizionale della pena (1) (2) (3) 

Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o con giunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equi valente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa (4).

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto (5), la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa (4).

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa (4).

Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato   interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze danno se o pericolose del reato da lui eliminabili nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno (6).

(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 11, D.L. 11 aprile 1974, n. 99, e poi dall'art. 104, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 aprile 1976, n. 97 (Gazz. Uff. 5 maggio 1976, n. 118), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 164 ultimo comma, c.p. nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applica no alle pene irrogate dal giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.), entrato in vigore dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163.Le disposizioni del presente articolo, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene sostitutive previste dal Capo III, della L. 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi di quanto disposto dall'art 61-bis della citata L. n. 689/1981, inserito dall'art. 71, comma 1, lett. i), del suddetto D.Lgs. n. 150/2022

(2) Per quanto riguarda il pagamento in misura ridotta in materia di sanzioni amministrative, vedi gli artt. 16, 102, 103, 107, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 4-9 giugno 1986, n. 131 (Gazz. Uff. 18 giugno 1986, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 79 e 104 Cost.

(4) Periodo aggiunto dall'art. 1, L. 11 giugno 2004, n. 145 (Gazz. Uff. 12 giu gno 2004, n. 136), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(5) Vedi l'art. 20, R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, sull'istituzione del tribunale per i minorenni.

(6) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 11 giugno 2004, n. 145, a decorrere dal 13 giugno 2004. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.