Art. 164. Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena (1)
La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati (2).
La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:
1. a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale;
2. allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.
La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163.
(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, L. 24 aprile 1962, n. 191, e poi all'art. 12, D.L. 11 aprile 1974, n. 99. L'ultimo comma dell'art. 164 c.p. è sta to poi sostituito dall'art. unico L. 7 giugno 1974, n. 220, di conversione del precedente decreto in materia di provvedimenti urgenti sulla giustizia pena le. La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 aprile 1976, n. 95 (Gazz. Uff. 5 maggio 1976, n. 118), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 164 ultimo comma c.p. (come modificato dall'art. 12 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in L. 7 giugno 1974, n. 220), nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già ripor tato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p. La stessa Corte costituzionale, con sentenza 8-20 maggio 1980, n. 74 (Gazz. Uff. 28 maggio 1980, n. 145), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. La medesima Corte costituzionale, sentenza 18-30 luglio 1980, n. 133 (Gazz. Uff. 6 agosto 1980, n. 215), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del secondo comma, n. 1 e dell'ultimo comma del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost.. La citata Corte costituzionale, con sentenza 11-18 luglio 1991, n. 361 (Gazz. Uff. 31 luglio 1991, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del quarto comma del presente arti colo, in riferimento all'art. 3 Cost. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pene irrogate dal giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.), entrato in vigore dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163. Le disposizioni del presente articolo, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene sostitutive previste dal Capo III, della L. 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi di quanto disposto dall'art 61-bis della citata L. n. 689/1981, inserito dall'art. 71, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
(2) Vedi l'art. 7, L. 29 maggio 1982, n. 304, per la difesa dell'ordinamento costituzionale (terroristi pentiti).