Art. 165. Obblighi del condannato
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempi mento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna (1).
La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente (2).
La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163 (3).
Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno (4).
Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609 ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sen si dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1) (6).
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devo no essere adempiuti. Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa (5).
(1) Comma così modificato dall'art. 2, L. 11 giugno 2004, n. 145 (Gazz. Uff. 12 giugno 2004, n. 136), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempi mento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.».
(2) Comma così modificato dall'art. 2, L. 11 giugno 2004, n. 145 (Gazz. Uff. 12 giugno 2004, n. 136), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente, salvo che ciò sia impossibile».
(3) Comma inserito dall'art. 2, L. 11 giugno 2004, n. 145 (Gazz. Uff. 12 giugno 2004, n. 136), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(4) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019.
(5) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, L. 26 aprile 2019, n. 36, a decorre re dal 18 maggio 2019. (6) Comma inserito dall'art. 6, comma 1, L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019, modificato dall'art. 2, comma 13, L. 27 settembre 2021, n. 134, a decorrere dal 19 ottobre 2021, e, successivamente, così sostituito dall'art. 15, comma 1, L. 24 novembre 2023, n. 168, a decorrere dal 9 di cembre 2023.