Art. 168-bis. Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (1)
Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova (4).
La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'elimina zione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il ser vizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali (2).
La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore (2).
La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta (3).
La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.
(1) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 28 aprile 2014, n. 67.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio-27 aprile 2018, n. 91 (Gazz. Uff. 2 maggio 2018, n. 18 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno - 12 luglio 2022, n. 174 (Gazz. Uff. 13 luglio 2022, n. 28, 1ª Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.
(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modifica zioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.