Art. 175. Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (1) 

Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale (2).

La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria, che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

La non menzione della condanna può essere concessa anche in caso di con danna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i limiti di pena di cui al primo e al secondo comma (4).

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.

[Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie(3).]  

(1) Vedi l'art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 5-7 giugno 1984, n. 155 (Gazz. Uff. 13 giugno 1984, n. 162), ha dichiarato l'illegittimità del primo comma dell'art. 175 c.p., nel testo introdotto con l'art. 104, L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle già irrogate non superino i limiti di applicabilità del beneficio. La stessa Corte costituzionale, con sentenza 10-17 marzo 1988, n. 304 (Gazz. Uff. 23 marzo 1988, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del primo comma dell'art. 175 c.p., nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziché a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell'art. 135 c.p.

(3) Comma abrogato dall'art. 7, L. 7 febbraio 1990, n. 19, in tema di circo stanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici di pendenti. L'intero articolo è stato sostituito prima dall'art. 2, L. 24 aprile 1962, n. 191 e poi dall'art. 104, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(4) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.