Art. 18 ORDINE PUBBLICO
1. Le Società, quali responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico all'interno degli impianti di gioco durante gli incontri da esse organizzati, dovranno richiedere la presenza di forze di pubblica sicurezza affinché sia assicurato, ad ogni partita di Campionato, l'intervento del numero di agenti necessario per il mantenimento dell'ordine pubblico.
2. La documentazione attestante tale richiesta dovrà esse mostrata all'arbitro o ai commissari di Lega prima dell'inizio della gara.
3. Fermo restando quanto sopra indicato, la Società ospitante ha l'obbligo di integrare detto intervento, quanto necessario ed opportuno, mediante proprio servizio d'ordine o assunzione di idonea organizzazione di vigilanza.
4. La società ospitante è comunque tenuta a garantire la incolumità e la integrità dell'eventuale pullman della società ospite dall'arrivo nell'impianto e fino alla sua partenza al termine della gara, all'interno di parcheggio appositamente riservato.