Art. 180. Revoca della sentenza di riabilitazione

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni (1) un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni (1) od un'al tra pena più grave. 

(1) Le parole: "cinque anni" e "tre anni" sono state rispettivamente così sostituite dalle parole: "sette anni" e "due anni" dall'art. 4, della L. 11 giugno 2004, n. 145.