Art. 19 PRONTO SOCCORSO
1. Le società ospitanti dovranno svolgere tutte le attività di primo soccorso in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente e dalle norme emanate in materia dalla FIPAV.
1. Le società ospitanti dovranno svolgere tutte le attività di primo soccorso in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente e dalle norme emanate in materia dalla FIPAV.
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