Art.2 – Competenza organizzativa – giustizia sportiva e designazioni arbitrali - FIPAV -
1. L'organizzazione dei campionati, salvo quanto previsto dallo Statuto Federale a favore delle Leghe Nazionali, compete:
a) all'Ufficio Campionati Nazionali per i campionati di serie A e B Nazionali maschili e femminili;
- le fasi nazionali ed eventuali fasi interregionali dei campionati che le prevedano;
b) alle Commissioni Organizzative Gare Regionali per:
- i campionati di serie C e D maschili e femminili;
- le fasi interterritoriali e regionali dei campionati di categoria;
c) alle Commissioni Organizzative Gare Territoriali per:
- i campionati di 1°, 2° 3° Divisione maschili e femminili;
- le fasi territoriali dei campionati di categoria.
2. Gli organismi cui compete l'organizzazione dei Campionati raccolgono le iscrizioni delle squadre e stendono i calendari degli incontri. La formula dei campionati e i periodi di svolgimento sono deliberati dal Consiglio Federale e fatta salva l'attività delle squadre nazionali.
3. In caso di eventi eccezionali e/o forza maggiore il Consiglio Federale, il Consiglio Regionale, il Consiglio Territoriale, su proposta dei rispettivi responsabili del Settore Campionati, possono modificare, rispetto a quanto stabilito nella circolare di indizione, la formula ed il periodo di svolgimento dei campionati.
4. Sono di competenza della FIPAV, tramite le sue commissioni, l'amministrazione della giustizia sportiva e la gestione delle designazioni degli Ufficiali di Gara.