Art. 20 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo Nazionale e ai Giudici Sportivi Territoriali - FIPAV -
1. I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati:
a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.