Art. 20 SANZIONI

1. In caso di violazione delle norme previste dal presente Regolamento saranno applicate a carico delle società inadempienti, in aggiunta al diniego o alla sospensione della omologazione dell'impianto e del campo di gioco, le seguenti sanzioni:

a) violazione delle norme in materia di caratteristiche e capienza degli impianti di gioco: sanzione pecuniaria fino al massimo del valore della garanzia finanziaria prestata dalla società in sede di ammissione al campionato;

b) violazione delle norme in materia di caratteristiche e dotazione dei campi di gioco: sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 25.000,00;

c) violazione delle norme in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e di pronto soccorso: sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 50.000,00.

2. Tutte le sanzioni pecuniarie previste nel presente articolo devono essere versate entro 15 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria.

Utilizziamo i cookie per consentire il corretto funzionamento e la sicurezza del nostro sito web e per offrirti la migliore esperienza utente possibile.

Impostazioni avanzate

Qui puoi personalizzare le preferenze sui cookie. Abilita o disabilita le seguenti categorie e salva la tua selezione.

I cookie essenziali sono fondamentali per un sicuro e corretto funzionamento del nostro sito web e del processo di registrazione.
I cookie funzionali ricordano le tue preferenze per il nostro sito web e ne consentono la personalizzazione.
I cookie per le prestazioni monitorano le prestazioni del nostro sito web.
I cookie di marketing ci consentono di misurare e analizzare le prestazioni del nostro sito web.