Art. 20 SANZIONI
1. In caso di violazione delle norme previste dal presente Regolamento saranno applicate a carico delle società inadempienti, in aggiunta al diniego o alla sospensione della omologazione dell'impianto e del campo di gioco, le seguenti sanzioni:
a) violazione delle norme in materia di caratteristiche e capienza degli impianti di gioco: sanzione pecuniaria fino al massimo del valore della garanzia finanziaria prestata dalla società in sede di ammissione al campionato;
b) violazione delle norme in materia di caratteristiche e dotazione dei campi di gioco: sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 25.000,00;
c) violazione delle norme in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e di pronto soccorso: sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 50.000,00.
2. Tutte le sanzioni pecuniarie previste nel presente articolo devono essere versate entro 15 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria.