Art. 21. Pena di morte. Abrogato (1)

(1) L'articolo che recitava: "Pena di morte. La pena di morte si esegue, mediante la fucilazione, nell'interno di uno stabilimento penitenziario ovvero, in un altro luogo indicato dal ministro della giustizia.

L'esecuzione non è pubblica, salvo che il ministro della giustizia disponga altrimenti." è stato abrogato dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ha sostituito la pena di morte con l'ergastolo. Codice Penale.