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Art. 214. Inosservanza delle misure di sicurezza detentiva

Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il pe riodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione.

Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia. 

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