Art. 22 ter

1) la sospensione di cui all'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI deve essere disposta dal Presidente Federale
2) Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte di Giustizia Federale entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Presidente Federale

3) La sospensione di cui all'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.
4) E' fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati nell'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI, che ricoprano cariche negli organismi delle federazioni sportive nazionali o negli organismi rappresentativi delle società, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

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