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Art. 227. Riformatori speciali

Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore è socialmente pericolo so, questi è assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari.

Può altresì essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari il minore che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso. 

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