Art. 24 - Istituzione
1. Presso ogni Federazione sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
1. Presso ogni Federazione sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
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