Art. 24. Multa

La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50 (1), né superiore a euro 50.000.

(2) Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000. (3)  

(1) Le parole: "non inferiore a euro 5" sono state così sostituite dall'art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(2) Le parole: "né superiore a euro 5.164" sono state così sostituite dall'art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(3) Le parole: "da euro 5 a euro 2.065" sono state così sostituite dall'art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n. 94.