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Art. 243. Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se la guerra segue, si applica la pena di morte (1); se le ostilità si verificano si applica l'ergastolo. 

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(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.