script async="" src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2513169341904411" crossorigin="anonymous">
Art. 249. Partecipazione a prestiti a favore del nemico
Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.
script async="" src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2513169341904411" crossorigin="anonymous">