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Art. 255. Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato
Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
Si applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
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(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.