Art. 26. Ammenda
La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 (1) né superiore a euro 10.000. (2)
(1) Le parole: "non inferiore a 2 euro" sono state così sostituite dall'art. 3, comma 61, della L. 15 luglio 2009, n. 94.
(2) Le parole: "né superiore a euro 1.032" sono state così sostituite dall'art. 3, comma 61, della L. 15 luglio 2009, n. 94.