script async="" src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2513169341904411" crossorigin="anonymous">

Art. 263. Utilizzazione dei segreti di Stato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragioni del suo ufficio o servizio, e che deb bano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

Se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con la morte. (1) 

script async="" src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2513169341904411" crossorigin="anonymous">

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.