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Art. 269 (1)
(1) L'articolo che recitava: "Attività antinazionale del cittadino all'estero. Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni." è stato abrogato dall'art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.
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