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Art. 271. Associazioni antinazionali (1) 

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano una attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente. 

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(1) La Corte costituzionale con sentenza 12 luglio 2001, n. 243 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.